STATUTO dell’Associazione

“GLI INVISIBILI – ONLUS”

 

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Denominazione

È costituita ai sensi  degli articoli  36, 37 e 38 del codice civile, l’Associazione senza scopo di lucro denominata: GLI INVISIBILI – Organizzazione non lucrativa  di attività sociale (ONLUS).

Art. 2 – Sede

L’Associazione ha la propria sede legale in Roma, alla via Massimi n. 95.

Il Consiglio direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati, e può trasferire la sede nell’ambito della stessa città o di altre città, senza che ciò comporti variazioni  allo statuto.

Art. 3 – Finalità

L’Associazione GLI INVISIBILI è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) apartitica, le cui attività sono rivolte al perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale, ai sensi dell’art. , D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Per la realizzazione delle iniziative coerenti alle proprie finalità, l’Associazione GLI INVISIBILI, potrà collaborare ed aderire a consorzi e associazioni, con organizzazioni non governative, enti, istituzioni, imprese pubbliche e private, nazionali e internazionali. L’Associazione GLI INVISIBILI, al fine di accrescere l’efficacia della propria azione potrà aderire con delibere all’Assemblea dei soci a coordinamenti nazionali e internazionali accettandone norme statutarie.

Art. 4 – Attività

L’associazione svolge l’attività di beneficenza oltre a quelle ad essa direttamente connesse. È fatto espresso divieto di svolgere qualsiasi altra attività diversa da quella su indicata.

Art. 5 – Convenzioni e contributi

L’Associazione può stipulare convenzioni con enti e organismi internazionali (Nazioni Unite, Unione Europea, ecc.), nazionali (Stato, Regioni, enti locali, ecc.) e altri soggetti giuridici pubblici e privati e i loro consorzi, per la realizzazione di specifiche attività. L’Associazione ha la facoltà di chiedere sovvenzioni, finanziamenti, sponsorizzazioni a soggetti pubblici e privati e conseguentemente provvedere attraverso il proprio rappresentante legale a incassare le somme elargite rilasciando quietanza liberatoria per esonero o responsabilità. L’Associazione dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi sovranazionali, nazionali o locali di governo, delle aziende pubbliche e private.

Art.6 – Durata

L’Associazione è costituita a tempo  indeterminato, salvo  scioglimento ai sensi  dell’art. 17 del presente Statuto.

Art. 7- Organi dell’associazione

Gli organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Presidente dell’Associazione;
  • il Vice Presidente;
  • il Segretario;
  • il Collegio  dei Revisori dei Conti eventualmente costituito.

 

Titolo II

ASSOCIATI

Art. 8 – Qualifica degli  associati

Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche, le associazioni con scopi analoghi o complementari, le persone giuridiche, che siano interessate all’attività dell’Associazione stessa. L’Associazione è costituita dai soci fondatori e dai soci ordinari.

I soci fondatori e i soci ordinari sono tenuti al pagamento di una quota sociale annua, partecipano all’Assemblea degli associati e hanno diritto al voto.

Sono considerati soci fondatori quelle persone presenti all’Assemblea costitutiva.

Art. 9 – Ammissione

Si diventa soci ordinari presentando domanda di ammissione scritta, sostenuta da almeno due soci, all’esame del Consiglio direttivo il quale con propria insindacabile delibera la accoglie o la respinge.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Inoltre l’adesione all’Associazione comporta l’accettazione delle norme dello Statuto e dell’eventuale regolamento interno.

Art. 10 – Recesso

La qualifica di socio si perde per:

  1. dimissioni, con effetto dal giorno della comunicazione scritta;
  2. morosità, dopo il mancato versamento di due annualità consecutive e per delibera del Consiglio direttivo;
  3. indegnità, delibera del Consiglio direttivo e ratifica dell’Assemblea dei soci in seguito a gravi infrazioni alle norme statutarie o regolamentari, o comportamento lesivo del buon nome dell’ Associazione. Il socio in questione, non condividendone le ragioni, può adire all’Arbitrale di cui al presente Statuto, in tal caso l’efficacia della recessione è sospesa sino al pronunciamento
  4. decesso o perdita della capacità di agire  per le persone  fisiche  ed estinzione per gli enti.

 

Titolo III

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 11 – L’Assemblea

L’Assemblea ordinaria o straordinaria è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente. Hanno diritto di partecipazione e voto tutti i soci fondatori e ordinari che siano in regola con le quote sociali e non siano decaduti ai sensi dell’art. 10 del presente Statuto.

L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio direttivo entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale. Il bilancio, assieme alla relazione degli amministratori, viene depositato in copia presso la sede legale durante i quindici (15) giorni che precedono l’Assemblea e sino all’approvazione, affinché i soci possano prenderne visione.

L’Assemblea straordinaria viene convocata ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga necessario, ovvero su richiesta del Presidente o di almeno un quinto (1/5) dei soci aventi diritto al voto, sottoponendo alla discussione dell’Assemblea dei soci l’ordine del giorno programmato. L’Assemblea sia ordinaria, sia straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

La convocazione è fatta tramite lettera o attraverso un mezzo telematico, contenente l’indicazione del luogo, del giorno, e dell’ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare, entro quindici (15) giorni prima dell’adunanza.

L’Assemblea ordinaria provvede a deliberare, oltre che sul rendiconto economico e patrimoniale, su tutti gli argomenti di carattere generale iscritti  all’ordine del giorno. All’Assemblea ordinaria spetta:

  • la ratifica del rendiconto consuntivo annuale e l’approvazione del bilancio preventivo, approvati e presentati dal Consiglio direttivo;
  • l’elezione  dei  membri   del  Consiglio  direttivo,  nonché   l’elezione del  Presidente  e  del  Vice Presidente fra i membri del Consiglio direttivo;
  • l’elezione dei membri del Collegio dei revisori  dei conti  se costituito;
  • l’approvazione dei programmi di lavoro  e di intervento dell’Associazione;
  • l’assunzione di  ogni  decisione in  merito   ad  argomenti  iscritti  all’ordine del  giorno  e  che  si ritenga comunque opportuno deliberare.

All’Assemblea straordinaria è riservata:

  1. la modifica  del presente Statuto;
  2. lo scioglimento dell’Associazione;
  3. qualsiasi delibera sia stata inserita nell’ordine del giorno.

Le deliberazioni di cui ai punti a) e b), devono essere adottate a maggioranza di tre quarti (3/4) dei soci presenti all’Assemblea validamente costituita.

L’Assemblea dei soci può dotarsi di un regolamento interno, che stabilisca quanto non esplicitamente disciplinato dallo Statuto.

Art. 12 – Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è eletto  dall’Assemblea ordinaria dei soci per il periodo di cinque (5) anni.

Il numero dei suoi componenti varia da uno a nove secondo delibera dell’Assemblea. È ammissibile l’elezione di un solo membro, nel qual caso prenderà il nome di amministratore unico. In caso di dimissioni o decadenza a norma di regolamento di uno o più consiglieri, l’Assemblea nella prima convocazione provvederà a sostituirli. I sostituti dureranno in carica fino alla scadenza del Consiglio direttivo.

L’Assemblea elegge il Presidente e il Vice Presidente dell’Associazione, che dureranno in carica cinque (5) anni e sono rieleggibili alla stessa carica senza alcun limite massimo.

Il Presidente ha la firma sociale e la legale rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio relativamente alla ordinaria amministrazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza.

Il Consiglio direttivo può inoltre conferire i poteri, la firma e la legale rappresentanza per singoli e determinati atti anche ad altri soggetti espressamente indicati.

Il Consiglio direttivo inoltre:

  • delibera sulle dimissioni dei soci e sulla revoca della qualità di socio da sottoporre all’Assemblea per ratifica;
  • determina annualmente l’ammontare delle quote sociali;
  • segue l’attuazione dei programmi dell’associazione nell’ambito delle linee generali e programmatiche decise dall’Assemblea dei soci, scegliendo le strutture operative più idonee alla gestione dell’attività;
  • delibera in caso di emergenza spese di carattere straordinario.

Il Consiglio  direttivo è presieduto dal  Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente, si riunisce almeno uno volta ogni anno su convocazione del Presidente stesso o di almeno un terzo (1/3) dei suoi membri.

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei suoi membri; in caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Art. 13 – Il Presidente dell’associazione

Il Presidente è nominato dall’Assemblea dei soci, e rimane in carica per il periodo di cinque (5) anni.

Egli cura, salvo quanto specificato dall’art. 12, l’ordinaria amministrazione dell’associazione e ne coordina l’attività dando esecuzione alle delibere del Consiglio direttivo e dell’Assemblea dei soci. In particolare il Presidente:

  • convoca e presiede il Consiglio direttivo concordando l’ordine del giorno con il segretario;
  • presiede l’Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
  • rappresenta l’associazione verso l’esterno.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art.14 – Il Segretario

Il Segretario è eletto dal consiglio direttivo per il periodo di cinque (5) anni rinnovabili.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive.

Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio direttivo e del libro dei SOCI.

Art. 15 – Il Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti, ove costituito, è composto da uno a massimo tre componenti effettivi, è eletto dall’Assemblea ed elegge al suo interno il Presidente.

Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.

Esso agisce:

  • di propria iniziativa;
  • su richiesta di uno degli organi;
  • oppure su segnalazione anche di un solo socio che venga comunicata per iscritto e firmata.

Il Collegio riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta e firmata.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 – Amministrazione e patrimonio

Per esercizio annuale si intende il periodo di tempo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. L’associazione dovrà tenere la contabilità nelle forme di legge con la documentazione necessaria o richiesta da particolari iniziative.

Il patrimonio sociale è costituito dalle quote versate annualmente dai soci, dagli acquisti mobiliari ed immobiliari fatti a qualunque titolo, da donazioni, lasciti, sussidi e contributi concessi da istituti, enti pubblici e privati, associazioni o privati cittadini.

Le quote sociali sono intrasmissibili.

Al patrimonio sociale confluiscono gli eventuali avanzi di gestione con vincolo di destinazione alla realizzazione degli scopi istituzionali. Durante la vita dell’associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano  imposte per legge.

Art. 17 – Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, i quali determineranno le modalità di liquidazione del residuo netto patrimoniale che verrà obbligatoriamente devoluto a beneficenza di associazioni aventi finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui l’art. 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.18 – Norme transitorie

In concomitanza con l’approvazione del presente Statuto i soci fondatori provvederanno alla elezione del Consiglio direttivo del Presidente e del Vice Presidente.

Art. 19 – Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell’esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore e che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell’arbitro provvederà il presidente del Tribunale di Roma.

Art. 20 – Rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto valgono le disposizioni di diritto comune.