Movimento degli Invisibili

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Statuto

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TITOLO I
Denominazione – Simbolo – Sede – Durata

Art. 1
E’ costituita l’Associazione Culturale denominata Gli Invisibili-Movimento di resistenza culturale, di seguito denominata semplicemente Movimento.
Il Movimento, senza fini di lucro, democratico e aconfessionale, autonomo da qualsiasi partito politico, è aperto a coloro che ne approvano i principi, intendono perseguirne gli obiettivi, e accettano di condividerne personalmente gli impegni sociali.
Gli Associati – di seguito denominati Gli Invisibili – godono di totale autonomia, l’essere membro del movimento non comporta alcuna limitazione, salvo quelle liberamente assunte con l’accettazione del presente Statuto.

Art. 2
Simbolo: rettangolo rosso con gruppo di persone sullo sfondo, attraversato da sottostante barra orizzontale nera con scritta “gli invisibili” in bianco e “movimento di resistenza culturale” in rosso; al centro il logo: un simbolo circolare con una I grafica nera, come da immagine allegata.

Art. 3
Il Movimento ha sede legale in Roma, Via Pisanelli 4.
Una eventuale variazione della sede potrà essere deliberata dal Congresso Straordinario. Il Consiglio Direttivo ne darà comunicazione agli associati tramite pubblicazione sul sito internet del Movimento (www.movimentodegliinvisibili.it).
Il Movimento potrà inoltre, con delibera del Consiglio Direttivo, costituire sedi secondarie in ogni regione e comune del territorio italiano, e all’estero.

Art. 4
Il Movimento ha durata illimitata. Esso potrà essere sciolto anticipatamente soltanto nei modi e nei termini previsti dal presente statuto o dalla Legge.

TITOLO II
Oggetto – Finalità

Art. 5
Scopi del Movimento sono la proposizione, la diffusione e la realizzazione concreta dei principi e dei valori etici espressi nella Carta dei Valori, che costituisce parte integrante del presente statuto, attraverso un’azione culturale che privilegi le libertà di pensiero, la condivisione della conoscenza, il potere delle idee, rispetto al potere politico dei singoli e al pensiero unico mediatico; l’essere all’apparire; il noi all’io; il bene collettivo al tornaconto personale.
In particolare il Movimento si riconosce nei più alti valori dell’uomo, della giustizia, del rispetto reciproco, della solidarietà e della fratellanza universali, della cultura, dell’arte, della scienza e di ogni altra forma di arricchimento artistico, e si impegna affinché la politica italiana sia dedita al bene della collettività, non alla cura del proprio potere, e in particolare si opponga con rigore e fermezza al proliferare di poteri occulti che interferiscono con i diritti e i doveri individuali dei cittadini.
Il Movimento si riconosce nella Costituzione Italiana, nata dalla Resistenza al nazifascismo e si oppone a chiunque intenda affrancarsene. In particolare, aderendo al Movimento, Gli Invisibili si ripromettono di osservare, tutelare e difendere:

  • L’art. 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”
  • L’art. 7: “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani”
  • L’art. 11: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”
  • L’art. 13: “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”
  • L’art. 21: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”
  • L’art. 32: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”
  • L’art. 33: “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”
  • L’art. 36: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”
  • L’art. 37: “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”
  • L’art. 49: “Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”
  • L’art. 53: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”
  • L’art. 101: “La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge”
  • L’art. 104: “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”

Il Movimento ha come scopo altresì la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema in generale, ai sensi della Legge 15 dicembre 2004, n. 308, con particolare riferimento al territorio della Sardegna e alle sue coste.
L’adesione al Movimento non impedisce l’adesione degli iscritti a partiti o movimenti politici di livello regionale e nazionale, a meno che questi ultimi abbiano manifestamente come avversi uno o più valori fondamentali citati nella Carta dei Valori.
I principi espressi nella Carta dei Valori sono valori fondanti del Movimento, e si considerano irrinunciabili.
Per ampliare la Carta dei Valori o rivederne gli articoli, fatti salvi i principi fondanti (Artt. 1-5), è richiesta la convocazione di un Congresso Costituente straordinario, che dovrà votare ogni singola variante con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e con la presenza di ameno tre quarti (3/4) degli iscritti.

Art. 6
Al fine di conseguire gli scopi associativi, il Movimento:

  • Organizza e promuove manifestazioni o cortei, convegni, conferenze, incontri, dibattiti, seminari, corsi di studio e formazione, proiezioni di film e documenti, concerti.
  • Promuove e gestisce iniziative culturali, editoriali e mediatiche.
  • Può curare, direttamente o indirettamente, la redazione o l’edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche.
  • Può editare un quotidiano del Movimento e registrarne la testata “L’invisibile” -Quotidiano di resistenza culturale-.
  • Cura la diffusione, in tutte le forme consentite, delle proprie idee e dei propri obiettivi strategici.
  • Partecipa ad iniziative e manifestazioni organizzate da terzi. Può collaborare o aderire, su delibera del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni affini. Con la stessa maggioranza il Consiglio Direttivo delibera il ritiro dell’adesione.
  • Partecipa a competizioni elettorali con propri candidati e proprie liste, o in liste alle quali è accomunato nei principi. Chi intende candidarsi in liste esterne, deve darne preventiva comunicazione al Consiglio Direttivo, mediante lettera raccomandata A.R., e se intende inserire nel suo curriculum la qualità di membro del Movimento, non può comunque rendersi portavoce, a nome del Movimento stesso, di istanze non veritiere, o in qualsiasi modo deformate, o per le quali non sia stato autorizzato dal Consiglio Direttivo stesso, pena l’applicazione di provvedimenti disciplinari da correlarsi alla gravità dei fatti.
  • Intraprende, sostiene e partecipa a iniziative di carattere sociale, equosolidale e umanitario, e comunque volte alla tutela della vita e dei diritti umani.
  • Favorisce la eventuale adesione a formazioni politiche nelle quali il Movimento stesso possa concorrere, in condizioni di parità mantenendo la propria identità, per realizzare una politica conforme all’indirizzo determinato dallo Statuto. L’adesione a tali formazioni è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Con la stessa maggioranza il Consiglio Direttivo delibera il ritiro dell’adesione.
  • Favorisce la nascita di enti e gruppi, che anche per singoli settori, si propongano scopi analoghi al proprio, collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti e favorendone la loro adesione al Movimento. In tal caso gli statuti e regolamenti di queste strutture devono essere approvati dal Consiglio Direttivo.
  • Pone in essere attività e iniziative volte alla conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, nonché attività di ricerca e formazione correlate.
  • Svolge qualsiasi attività connessa ed affine agli scopi fissati dal presente statuto e dalla Carta dei Valori, nonché compie tutti gli atti necessari a concludere qualsiasi operazione contrattuale di natura mobiliare o immobiliare utile al raggiungimento degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.

TITOLO III
Associati – Adesioni

Art. 7
Possono associarsi al Movimento tutti i cittadini, italiani, stranieri e apolidi, di età non inferiore a sedici anni, che ne condividano lo spirito, gli ideali e i programmi, senza alcuna discriminazione di razza, di sesso e di religione, e ne sottoscrivano lo Statuto impegnandosi a sostenere il Movimento.
I minori di anni diciotto (18) non possono esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo previsto dallo statuto.
L’associazione al Movimento è subordinata al versamento della quota sociale annuale. L’ammontare della quota è stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo, la quota deve essere versata entro la fine del mese di febbraio dell’anno a cui si riferisce, pena la perdita della qualità di socio.
Sono esclusi dalla possibilità di iscrizione al Movimento coloro che hanno riportato condanne penali anche non definitive per delitti non colposi. Per lo stesso motivo un iscritto può essere successivamente escluso.
La lista degli iscritti è depositata presso la sede dell’Associazione.

Art. 8
Ogni Socio ha il diritto/dovere di contribuire al dibattito culturale interno. In particolare è assicurato a ciascun socio il più ampio diritto di parola e di critica, nella disciplina dalle norme interne regolamentari.
Tutti i Soci sono tenuti a rispettare gli articoli del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio del Movimento, il Consiglio Direttivo, a maggioranza di due terzi (2/3) dei suoi membri, può promuovere un giudizio disciplinare dinanzi al Collegio dei Probiviri che potrà applicare, secondo la gravità dei fatti commessi, le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, sospensione per un periodo non superiore a tre mesi. L’esclusione dal Movimento deve essere deliberata dal Congresso per gravi motivi.
La qualifica di Socio si perde altresì per dimissioni, da presentarsi al Consiglio Direttivo. Le dimissioni sono efficaci con lo scadere dell’anno in corso.
Il Consiglio Direttivo può altresì deliberare, con il voto dei due terzi (2/3) dei membri, il commissariamento o lo scioglimento di uno o più degli enti o gruppi formatisi al suo interno sulla base di quanto disposto dall’Art. 6 del presente statuto, quando assumano decisioni contrarie ai principi e alle finalità del Movimento, e alle norme del presente Statuto, o compiano atti lesivi alla dignità, alle finalità costitutive e ai progetti del Movimento stesso.

Art. 9
La qualifica di socio ed il rilascio della tessera sono subordinati all’accoglimento della domanda di iscrizione da presentarsi tramite ciascun membro del Consiglio Direttivo con qualsiasi strumento di comunicazione.
Il Presidente dell’Associazione delibera sull’accoglimento o il rigetto della domanda di iscrizione entro trenta giorni dalla data di presentazione. Egli può altresì disporre che tale termine sia prorogato per un periodo non superiore 60 giorni per un ulteriore approfondimento d’inchiesta.
L’accoglimento della domanda di iscrizione comporta il rilascio della tessera dell’Associazione e da’ diritto a partecipare alle attività del Movimento. I diritti di elettorato attivo e passivo possono essere esercitati solo dopo il decorso di trenta giorni dalla ammissione.
Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere motivato dal Presidente e comunicato all’interessato. Entro quindici giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda di iscrizione il richiedente può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide entro trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso e comunica per iscritto all’interessato l’accoglimento o il rigetto del ricorso stesso.
Il rinnovo della iscrizione avviene automaticamente con il versamento della quota stabilita.
E’ ammessa l’iscrizione per via telematica attraverso le pagine del sito internet del Movimento (www.movimentodegliinvisibili.it.)
In tal caso, a seguito dell’avvenuto comprovato versamento della quota di iscrizione, è previsto il rilascio online della tessera, seguito dall’invio per posta, con univoco numero di identificazione e addebito delle spese postali al richiedente. Anche in tal caso l’eventuale rifiuto dell’iscrizione dovrà essere motivato, per garantire la possibilità di ricorso dell’aspirante al Collegio dei Probiviri.

Art. 10
Sono previste le seguenti categorie di iscritti:

  • soci fondatori: sono coloro che hanno preso parte alla costituzione del Movimento a Olbia il 31 maggio 2009, partecipando all’atto costitutivo ovvero richiedendo ed ottenendo l’iscrizione nell’apposito Libro soci in pari data.
  • soci giovani: sono coloro che, di età inferiore agli anni diciotto e superiore agli anni sedici, presentano regolare domanda d’iscrizione con l’impegno di attuare le finalità del Movimento nel rispetto delle norme dello Statuto. Versano la quota minima di iscrizione fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Essi non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo.
  • soci ordinari: sono coloro che presentano regolare domanda d’iscrizione con l’impegno di attuare le finalità del Movimento nel rispetto delle norme dello Statuto. Versano la quota minima di iscrizione fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
  • soci sostenitori: sono coloro che presentano regolare domanda d’iscrizione con l’impegno di attuare le finalità del Movimento nel rispetto delle norme dello Statuto. Versano la quota di iscrizione fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo per questa categoria, o volontariamente quota superiore. I soci sostenitori riceveranno una tessera firmata personalmente dal Presidente del Movimento.
  • soci onorari: sono coloro che si sono distinti per particolari meriti a favore dei principi o delle finalità del Movimento. Essi sono esentati dal pagamento della quota associativa. Ricevono la tessera dal Presidente e da una rappresentanza del consiglio direttivo nel corso di una cena sociale.

TITOLO IV
Organi sociali

Art. 11
Sono organi sociali:

  • Il Congresso dei Soci
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il Presidente
  • Il Tesoriere
  • Il Collegio dei Revisori dei Conti
  • Il Collegio dei Probiviri

Tutte le cariche sono assunte a titolo gratuito. L’esercizio delle cariche sociali non costituisce in alcun modo un rapporto di lavoro. Qualora le casse del Movimento lo consentano, il Consiglio Direttivo può assegnare al Presidente e ai propri componenti un gettone di presenza a titolo di rimborso spese.
L’assenza ingiustificata -le cui giustificazioni siano state ritenute invalide dal Consiglio- di un membro degli organi sociali, per tre sedute all’anno, causa l’automatica decadenza dello stesso.

SEZIONE I
Il Congresso dei Soci
L’organo – Convocazione del Congresso – Costituzione del Congresso – Votazioni del Congresso – Attribuzioni del Congresso

Art. 12
Il Congresso dei Soci è il massimo organo deliberativo del Movimento, momento fondamentale di confronto pubblico, atto ad assicurare una corretta gestione e il più ampio dibattito democratico possibile, ed è composto dagli iscritti di tutte le categorie che siano in regola con il pagamento delle quote sociali, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della propria quota.
Le sue decisioni sono vincolanti per tutti.
Nel dibattito possono intervenire tutti gli iscritti, e i rappresentanti di associazioni, gruppi, movimenti o forze politiche che siano stati invitati, ma questi ultimi senza diritto di voto. Non hanno diritto di voto i minori degli anni diciotto.

Art. 13
Il Congresso dei Soci è convocato almeno una volta all’anno, per la sola approvazione del bilancio sia preventivo che consuntivo, ed ogni due anni per la sua attività ordinaria, con preavviso di almeno 20 giorni.
La convocazione viene effettuata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo ed è pubblicata sul sito del Movimento (www.movimentodegliinvisibili.it), con indicazione dell’ordine del giorno, del luogo e della data della prima e della seconda convocazione, che non può avere luogo lo stesso giorno fissato per la prima.
In caso di convocazione urgente il preavviso può essere ridotto a 5 giorni, anche mediante convocazione via mail.
Il Congresso dei Soci straordinario può essere convocato dal Presidente, e ogni qualvolta ne faccia esplicita richiesta almeno un decimo degli iscritti.
Qualora la convocazione del Congresso sia richiesta dagli iscritti, la richiesta stessa dovrà contenere l’indicazione dell’ordine del giorno. In tal caso il Congresso dovrà essere convocato senza indugio e non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della richiesta.

Art. 14
Il Congresso dei Soci ordinario, in prima convocazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza assoluta degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
Il Congresso dei Soci straordinario è soggetto alle stesse regole di quello ordinario, in prima e in seconda convocazione, salvo i casi in cui, per le operazioni da compiere, non siano richieste maggioranze diverse.
In apertura dei lavori il Congresso nomina un Segretario che provvede alla verbalizzazione dei lavori e adotta le regole per lo svolgimento dei lavori stessi. Presidente e Segretario dovranno sottoscrivere il verbale finale.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante pubblicazione del relativo verbale nelle pagine sito internet del Movimento.

Art. 15
Le votazioni avvengono in forma palese tranne quelle riguardanti persone (elezione degli organi, scelta dei candidati).
Ogni iscritto ha diritto a un solo voto.
A richiesta di almeno un terzo (1/3) degli aventi diritto il voto può avvenire a scrutinio segreto.
In tal caso si provvederà alla costituzione di un regolare seggio con la nomina di un Presidente e almeno due scrutatori.
Nelle votazioni di approvazione del bilancio, i componenti del Consiglio Direttivo dovranno astenersi.
Per tutte le votazioni non è ammessa la presentazione di deleghe e l’invio di voti per corrispondenza o in forma telematica.
Il Congresso dei ordinario , in prima convocazione, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
Il Congresso dei Soci straordinario delibera, in prima convocazione, con la presenza e col voto favorevole della maggioranza degli iscritti e, in seconda convocazione, la validità prescinde dal numero dei presenti, salvo i casi in cui, per le operazioni da compiere, non siano richieste maggioranze diverse.
Per modificare lo Statuto e la Carta dei Valori è necessaria la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli iscritti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli iscritti.

Art. 16
Il Congresso dei Soci ordinario ha i seguenti compiti:

  • eleggere o sfiduciare il Consiglio Direttivo o, ai sensi del successivo art. 22, uno dei suoi membri;
  • eleggere o sfiduciare il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri;
  • approvare il bilancio preventivi e consuntivo;
  • approvare il regolamento interno;
  • definire la linea di azione del Movimento e pronunciarsi sui documenti che gli vengono sottoposti;
  • proporre la nomina di eventuali soci onorari;
  • costruire e proporre il dibattito sociale e culturale utile al confronto interno al movimento ad alla crescita della società civile;
  • definire, insieme al Consiglio Direttivo, le strategie e le scelte del Movimento;
  • istituire ed organizzare forum tematici;
  • decidere, insieme al Consiglio Direttivo, sul funzionamento delle sue riunioni, sulle contribuzioni degli aderenti, o su altre entrate a qualsiasi titolo;
  • esprimere pareri, orientamenti e criteri per la partecipazione di rappresentanti istituzionali del movimento ad altre associazioni, gruppi o movimenti;
  • deliberare l’esclusione degli iscritti;
  • decidere su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione non esplicitamente attribuiti alla competenza di altri organi.

Il Congresso dei Soci straordinario ha i seguenti compiti:

  • deliberare, con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sulle modifiche dello Statuto e della Carta dei Valori;
  • deliberare lo scioglimento del Movimento, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli iscritti. In tal caso determina, comunque a finalità di utilità generale, la destinazione del patrimonio sociale residuo;
  • in caso di liquidazione essa nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri;
  • decidere su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione non esplicitamente attribuiti alla competenza di altri organi.

SEZIONE II
Il Consiglio Direttivo
Organo – Convocazione del Consiglio Direttivo – Costituzione del Consiglio Direttivo – Votazioni del Consiglio Direttivo – Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Art. 17
Il Consiglio Direttivo è l’organo di indirizzo culturale e sociale del Movimento, nonché organo esecutivo dello stesso.
E’ composto, oltre al Presidente, che lo presiede, da quindici (15) membri, eletti con voto segreto non delegabile, dal Congresso fra i propri componenti.
In caso di dimissioni o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, subentrano il primo o i primi dei non eletti.
Qualora le dimissioni o altri impedimenti facciano mancare contemporaneamente più della metà dei membri del Consiglio esso automaticamente decade e il Congresso deve essere convocato senza indugio per l’elezione di un nuovo Consiglio.
I membri del Consiglio Direttivo prestano la loro opera gratuitamente, restano in carica 2 anni e sono rieleggibili.

Art. 18
Il Consiglio Direttivo deve essere convocato, di norma dal Presidente o da due membri del Consiglio stesso, almeno una volta ogni sei mesi, con il preavviso di un mese. La convocazione avviene tramite comunicazione via e-mail.
Tre membri del Consiglio possono inoltre chiedere una convocazione urgente, motivata, con preavviso di ventiquattro ore.

Art. 19
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno otto dei suoi membri, compreso il Presidente o il Vice Presidente.
Nessun Consiglio Direttivo è valido senza la presenza del Presidente o del Vice Presidente.

Art. 20
Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità dei voti, quello del Presidente o del suo Vice vale doppio.
Di ogni riunione del Consiglio Direttivo e delle relative deliberazioni, deve essere redatto verbale da pubblicare nel sito del Movimento (www.movimentodegliinvisibili.it).

Art. 21
Il Consiglio Direttivo delibera su tutte le questioni inerenti all’attività del Movimento, nonché sull’ordinaria e straordinaria amministrazione, nel rispetto delle linee generali deliberate dal Congresso.
In particolare, nella gestione ordinaria, sono attribuzioni del Consiglio Direttivo:

  • attuare le linee di azione espresse dal Congresso;
  • formalizzare le proposte per la gestione del Movimento;
  • approvare eventuali regolamenti interni;
  • redigere e proporre al Congresso eventuali regolamenti esecutivi, relativi all’applicazione del presente statuto;
  • fissare le quote di adesione annuali, per le varie categorie di soci;
  • eleggere, fra i suoi componenti, il Presidente e il Tesoriere;
  • favorire l’attività degli iscritti accogliendo opinioni ed orientamenti, e fornendo tutte le informazioni utili al più ampio dibattito;
  • nominare eventuali soci onorari, anche su proposta del Congresso;
  • decidere su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione non esplicitamente attribuiti alla competenza di altri organi.

Art. 22
Il Congresso può deliberare la revoca dell’incarico di Consigliere in caso di atti o comportamenti che rechino pregiudizio agli scopi, ai progetti o al patrimonio del Movimento.

SEZIONE III
Il Presidente
Organo – Attribuzioni del Presidente

Art. 23
Il Presidente è il legale rappresentante del Movimento a tutti gli effetti.
Rappresenta altresì il Movimento a livello istituzionale e di immagine.
Viene eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, dura in carica 2 anni e può essere rieletto. Egli viene coadiuvato nei suoi compiti dal Vice, o massimo due Vice Presidenti, da lui stesso nominato/i, il quale lo sostituisce in caso di necessità o di impedimento.
In caso di dimissioni, di decadenza o di impedimento del Presidente, egli e’ sostituito dal Vice Presidente, il quale potrà compiere soltanto gli atti di ordinaria amministrazione, e dovrà comunque convocare il Consiglio Direttivo entro trenta giorni, per la elezione del nuovo Presidente.

Art. 24
Attribuzioni del Presidente sono:

  • convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
  • convocare, su delibera del Consiglio Direttivo, il Congresso e presiederlo;
  • attuare le deliberazioni del Congresso e del Consiglio Direttivo;
  • presentare al Congresso le attività del Movimento;
  • sottoscrivere tutti gli atti amministrativi compiuti dal Movimento;
  • può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, e procedere agli incassi in nome del movimento, in collaborazione con il tesoriere;
  • conferire ai membri del Consiglio Direttivo o del Congresso, procura speciale per la gestione di attività varie;
  • decidere su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione non esplicitamente attribuiti alla competenza di altri organi;
  • decidere se attribuire o meno la qualifica di socio;
  • indicare (e concertare l’opera da svolgere con l’indicato), i portavoce del Movimento su particolari questioni e decidere, in concordia con il Consiglio Direttivo, le attività di rappresentazione pubblica che esso/essi siano chiamati a svolgere, per interviste, articoli, partecipazioni radiotelevisive;
  • svolgere il ruolo di direttore editoriale (in caso di giornalista professionista, di direttore responsabile) di tutte le pubblicazioni periodiche del Movimento, e indicare le linee guida del sito Internet.

SEZIONE IV
Il Tesoriere
Organo – Attribuzioni del Tesoriere

Art. 25
Il Tesoriere è il responsabile patrimoniale, amministrativo, finanziario e gestionale delle attività del Movimento. Viene nominato dal Presidente, ed esercita la propria funzione in accordo e collaborazione con esso. Dura in carica due anni, è rieleggibile, e la sua carica è a titolo gratuito, come tutte le cariche del Movimento.
Al Tesoriere e al Presidente, congiuntamente, spetta la firma di tutte le operazioni presso Banche, Casse di Risparmio o altri Istituti di Credito, Tesorerie ed Uffici Postali ove siano versate le somme e i valori a disposizione del movimento con la facoltà di incassare e rilasciare quietanza per qualsiasi credito o rimanenza di pertinenza del Movimento.
Per la emissione di assegni bancari è richiesta obbligatoriamente la doppia firma, anche online, del Presidente e del Tesoriere. Il Vice Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo, non hanno invece alcun potere di firma.
Il Consiglio Direttivo può, per snellire alcune procedure, attribuire al solo Presidente il potere di firma disgiunta dal tesoriere, con una delibera.

Art. 26
Attribuzioni del Tesoriere sono:

  • attuare la gestione contabile e amministrativa;
  • elaborare il bilancio preventivo, che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
  • elaborare il bilancio consuntivo, che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
  • verificare l’andamento delle entrate e delle uscite rispetto al bilancio approvato;
  • tenere e conservare i libri contabili;
  • fornire il rendiconto dell’attività svolta a richiesta del Consiglio Direttivo, e una volta ogni due anni in sede di Congresso ordinario;
  • curare la riscossione delle quote associative.

SEZIONE V
Collegio dei Revisori dei Conti
Organo – Attribuzioni del Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 27
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo.
I suoi membri possono essere individuati anche all’esterno del Movimento, operano a titolo gratuito, durano in carica 2 anni e sono rieleggibili per non più di due volte consecutivamente.
Alla prima riunione il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il Presidente tra i suoi membri, e questi provvederà alla convocazione dei Collegi successivi.
Nel caso di sue dimissioni o impedimento, vi provvederà il membro Revisore più anziano per carica, e in caso di parità il più anziano per età.
Il Presidente del Collegio partecipa ai lavori del Congresso e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
La carica di Revisore dei conti è incompatibile con qualsiasi altra carica interna al Movimento.
Nel caso di dimissioni dell’intero Collegio, il Presidente del Movimento deve provvedere alla convocazione del Congresso entro tre mesi per la nomina del nuovo Collegio.
Nel caso di dimissioni di uno o più Revisori, non si provvederà alla convocazione del Congresso purché tra membri effettivi e supplenti non si scenda al di sotto di tre Revisori.

Art. 28
Attribuzioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono:

  • controllare la regolare conservazione dei beni in dotazione al Movimento fino al livello periferico;
  • controllare l’operato del Consiglio Direttivo e del Tesoriere per quanto riguarda la gestione amministrativa, e denunciano all’Assemblea eventuali disfunzioni;
  • verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità;
  • redigere apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Tesoriere, ed esprimere parere motivato sulle eventuali variazioni.

SEZIONE VI
Collegio dei Probiviri
Organo – Attribuzioni del Collegio dei Probiviri – Procedimenti disciplinari

Art. 29
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso anche al di fuori degli iscritti al Movimento. Nella prima seduta del Collegio viene nominato il Presidente. Nel caso di sue dimissioni o impedimento, lo sostituirà il membro più anziano per carica, e in caso di parità il più anziano per età.
Il Presidente del Collegio dei Probiviri partecipa ai lavori del Congresso e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
La carica di membro del Collegio dei Probiviri e’ incompatibile con qualsiasi altra carica interna al Movimento.
Nel caso di dimissioni dell’intero Collegio, il Presidente del Movimento deve provvedere alla convocazione del Congresso entro tre mesi per la nomina del nuovo Collegio.
Nel caso di dimissioni di uno o più Probiviri, non si provvederà alla convocazione del Congresso qualora restino in carica almeno tre membri del collegio dei Probiviri.
La carica è a titolo gratuito, i membri durano in carica 2 anni e sono rieleggibili per non più di due volte consecutivamente.
Il Collegio dei Probiviri è l’organo di garanzia che vigila sulla corrispondenza dell’attività del Movimento alle finalità statutarie,sul rispetto dei diritti e dei doveri degli iscritti ed il corretto svolgimento dei procedimenti disciplinari.
Esso può inviare messaggi al Congresso e al Consiglio Direttivo.
Può essere investito dal Congresso o dal Consiglio Direttivo di determinate singole questioni sulle quali emette parere non vincolante.

Art. 30
Attribuzioni del Collegio dei Probiviri sono:

  • giudicare sulle istanze proposte dagli iscritti e dai vari organi in ordine all’osservanza dei doveri degli aderenti;
  • controllare l’operato del Consiglio Direttivo e denunciare al Congresso eventuali disfunzioni;
  • decidere insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione dei ricorsi, sui dinieghi di ammissione;
  • istruire i procedimenti disciplinari e irrogare le relative sanzioni;
  • se richiesto, esprimere un parere su controversie tra membri del Consiglio Direttivo o su altre questioni prospettate dal Consiglio stesso.

Art. 31
Ogni associato che ritenga sia stata violata una norma dello Statuto o sia stata commessa una infrazione disciplinare o un atto comunque lesivo della integrità e della moralità del Movimento o degli interessi dello stesso, può promuovere con ricorso scritto, un procedimento disciplinare davanti il Collegio dei Probiviri.
Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla difesa e non può durare più di trenta giorni. Le decisioni sono inappellabili.
Le sedute non sono pubbliche.
Le sanzioni previste sono:

  • il richiamo scritto
  • la rimozioni da ruoli di responsabilità all’interno dell’associazione
  • la sospensione dall’associazione per un periodo da uno a tre mesi

Le decisioni, motivate, vengono depositate presso la sede del Movimento e comunicate per iscritto all’interessato. Le sanzioni diventano esecutive dopo venti giorni dalla decisione.
In caso di esclusione deliberata dal Congresso l’ex socio può essere riammesso al Movimento non prima di un anno dalla data dell’espulsione stessa; sulla domanda di riammissione dovrà esprimere un parere l’organo che ha comminato l’espulsione.
Il socio riammesso non potrà ricoprire cariche nel Movimento se non decorsi dodici mesi dalla data di riammissione.

TITOLO V
MEZZI DI FINANZIAMENTO E PATRIMONIO SOCIALE
Risorse economiche – Bilancio

Art. 32
Il Movimento non ha fini di lucro.
Le sue risorse economiche sono costituite da:

  • Quote associative.
  • Eventuali contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti, persone fisiche e/o giuridiche, private e pubbliche, sponsor, che siano in linea con i principi fondamentali del Movimento, e secondo le norme legislative vigenti.
  • Attività di autofinanziamento.
  • Eccedenze attive delle gestioni annuali.
  • Elargizioni in denaro, donazioni e lasciti.
  • Beni immobili e mobili, acquisiti a qualunque titolo.
  • Rimborsi.
  • Attività marginali di carattere commerciale e produttivo.
  • Proventi di attività poste in essere dal Movimento.
  • Qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità del Movimento.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, devono essere accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie del Movimento.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Movimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 33
L’esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31/12/2009.
Il Tesoriere deve redigere il bilancio preventivo e consuntivo entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, e il Collegio dei Revisori dei Conti, entro il mese successivo, deve redigere la relazione da allegarvi.
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dal Congresso ordinario ogni anno, entro il mese di aprile.
Esso deve essere depositato presso la sede del Movimento e pubblicato sul sito www.movimentodegliinvisibili.it, entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

TITOLO VI
NORME FINALI E TRANSITORIE
Controversie tra iscritti o tra iscritti e Movimento – Modifiche allo Statuto – Modifiche alla Carta dei Valori del Movimento degli Invisibili – Scioglimento del Movimento e devoluzione del patrimonio residuo

Art. 34
Con esclusivo riferimento ai diritti disponibili, eventuali controversie, che dovessero sorgere tra il Movimento e gli iscritti o tra gli iscritti, in relazione all’attività del Movimento, saranno devolute in via esclusiva ad un collegio arbitrale nominato dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio territorialmente competente con riferimento alla sede del Movimento.
Il Collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno funge da Presidente, decide ritualmente e secondo diritto, salvo che le parti richiedano un giudizio secondo equità nei casi in cui la legge lo consente.

Art. 35
Il presente Statuto e la Carta dei Valori, potranno essere modificati soltanto dal Congresso dei Soci, in sede straordinaria costituente, che dovrà votare ogni singola variante con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli iscritti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 36
Lo scioglimento del Movimento dovrà essere deliberato dal Congresso dei Soci in sede straordinaria, con una maggioranza pari ai tre quarti (3/4) degli associati.
In caso di scioglimento il Congresso nominerà un liquidatore, e il patrimonio residuo del Movimento sarà devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art. 37
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa richiamo alle norme del Codice Civile e alle altre disposizioni di Legge in materia.

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